Orari delle Sante Messe

Feriali e prefestivo: 18:00

Festivo: 10:30 — 18:00

I sacerdoti della parrocchia

Parroco: don Gaetano Puleo

Viceparroco: don Renato Minio

Cresima

Il sacramento della Cresima o della Confermazione nella sua denominazione indica il segno e il significato dello stesso. Con il termine Confermazione si indica la ratifica, da parte del cristiano, della fede ricevuta nel Battesimo, mentre con il termine Cresima, derivante dal greco khrîsma (unzione), si richiama quanto si concretizza durante la celebrazione del rito: l’unzione con l’olio, il sacro Crisma, con cui i cresimanti vengono unti per essere confermati a Cristo il quale è l’unico vero unto, il Messia, il Santo di Dio.

La celebrazione della Confermazione, in un certo senso, prende avvio dalla Messa Crismale del Giovedì Santo quando il Vescovo, ministro originario del Sacramento, benedice il Crisma per tutta la diocesi. Al momento opportuno presiede, o di persona o per mezzo di un suo delegato, la Liturgia del Sacramento. Chiama i candidati, presentati dalla comunità cristiana ed accompagnati dai loro padrini, a rinnovare gli impegni battesimali. Stende le mani ed invoca l’effusione abbondante dello Spirito continuando il gesto degli Apostoli. Quindi pone la mano destra su ciascuno cresimato, in segno di benedizione e di missione; lo unge sulla fronte e pronuncia la formula: “ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono”, con la quale si indica il rafforzamento del Battesimo e l’appartenenza irrevocabile a Cristo.

Si rinnova, in questo modo, quanto si è verificato a Gesù di Nazareth che, ricevuto il battesimo, risale dal fiume Giordano e viene ricolmato di Spirito Santo con questo sacramento i cristiani, rinati nel battesimo dall’acqua e dallo Spirito, ricevono un’ulteriore effusione dello stesso Spirito. Si riceve, quindi, un sigillo indelebile come per il Battesimo e il Sacramento dell’Ordine, simbolo della nostra appartenenza a Dio, della sua definitiva alleanza con noi.

Mediante la Confermazione, infatti, i fedeli acquisiscono un legame più perfetto con la Chiesa, sono arricchiti di una forza speciale dello Spirito Santo che rende i fedeli conformi a Cristo e comunica loro la forza di rendere a Lui testimonianza. Con il Sacramento della Confermazione, pertanto, ogni battezzato è chiamato ad essere testimone di Cristo ossia volgere la propria esistenza verso la Santità, partecipare maggiormente alla Sua missione, portare il profumo di Cristo nella vita di tutti i giorni.

Occorre tenere presente che si fa memoria della Confermazione innanzitutto durante la Pentecoste, quando si celebra la pienezza dei doni pasquali di Gesù Risorto, si invoca lo Spirito per riconfermare il proprio impegno cristiano. Inoltre si ricorda la Cresima ogni qual volta si invoca lo Spirito Santo, non solo nei momenti liturgici, ma anche a casa o in famiglia.

Analogamente a quanto si verifica per il Battesimo, anche per la Cresima è importante il ruolo del padrino o della madrina, che deve essere di supporto ed esempio nella fede del cresimato. Anche in questo caso il padrino o la madrina devono essere scelti tenendo conto di quanto riportato nel Codice di Diritto Canonico.

LIBRO IV
LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

PARTE I
I SACRAMENTI

TITOLO II
IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
 (Cann. 879 – 896)

CAPITOLO IV (Cann. 892-893)
I PADRINI 

Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893 - §1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui nel can. 874.
§2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

Can. 874 - §1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

  1. sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
  2. abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
  3. sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;
  4. non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
  5. non sia il padre o la madre del battezzando.


§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.